Le cessioni di campioni gratuiti beneficiano di una disciplina di favore ai fi ni IVA, in quanto sono considerate operazioni fuori campo anche se consentono la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti (artt. 2 co. 3 lett. d) e 19 co. lett. c) del DPR 633/72).
Tale disciplina trova giustificazione, essenzialmente, nel fatto che la distribuzione di campioni ha una finalità promozionale.
Per evitare abusi, la norma nazionale specifica che i campioni devono essere, fra l'altro, "appositamente contrassegnati". Riguardo alle modalità di assolvimento dell'obbligo di contrassegno, però, si sono registrate interpretazioni differenti.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, i campioni andrebbero contrassegnati in modo indelebile (es. mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile) per evitare che i beni possano formare oggetto di successiva commercializzazione (cfr. ris. n. 83/2003, R.M. nn. 503097/73 e430047/91).
Secondo la Corte di Cassazione, invece, non occorre che il contrassegno abbia il carattere dell'indelebilità e inamovibilità, in quanto a livello normativo non è previsto alcun obbligo in tal senso.
Peraltro, anche sulla base della giurisprudenza unionale, il soddisfacimento della finalità anti-abuso non parrebbe affidata a una forma di etichettatura che alteri le caratteristiche esteriori del prodotto, quanto piuttosto al contenuto informativo veicolato mediante l'etichettatura stessa (Cass. 27795/2018).