Secondo il punto di vista di Assonime, espresso nella circolare 30.7.2024 n. 15, il requisito temporale della maggior parte del periodo di imposta potrebbe essere espunto dal TUIR in relazione alla determinazione della residenza delle società e degli enti.
In questo modo si armonizzerebbe la legislazione interna con quella di gran parte degli altri Stati e si ridurrebbero i casi di doppia residenza e doppia non residenza.