L'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico è riservata alle banche, tuttavia, in base all'art. 3co. 2 del DM 53/2015, restano fuori le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza (ad eccezione dell'acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari del gruppo).
La norma opera rispetto all'acquisto dei crediti vantati da terzi verso società del gruppo, oppure – alle condizioni ex lege - al rilascio di garanzie o alla concessione di finanziamenti da parte di produttori di beni e servizi o società del gruppo a favore di soggetti appartenenti alla medesima filiera.
A norma dell'art. 2 co. 2 della Delibera CICR 1058/2005, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata, tra l'altro:
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presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni di tale provvedimento;
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sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.
La raccolta del risparmio presso società del gruppo era già considerata ammissibile dall'art. 8 co. 1della Delibera CICR 1058/2005.
Per la raccolta del risparmio sulla base di trattative personalizzate, che potrebbe interessare società appartenenti al gruppo ma non qualificabili come "controllanti, controllate, collegate o sorelle", oppure non facenti parte di un'aggregazione di imprese, è necessario che il finanziamento sia adeguatamente "contrattualizzato" mediante trattativa privata.