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Enti non commerciali – operazioni effettuate nell’ambito di attività di pubblica autorità ed esclusione iva

Pubblicato il 29 agosto 2024 EUROCONFERENCE, SEAC, EDOTTO

In linea generale, le operazioni degli enti non commerciali rilevano ai fi ni IVA, sotto il profilo soggettivo (art. 4 del DPR 633/72), soltanto se effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole. L'art. 4 co. 5 del DPR 633/72 elenca una serie di attività che:
  • sono qualificate commerciali, in ogni caso, anche se esercitate da enti pubblici;
  • non sono considerate commerciali, in quanto effettuate da determinati soggetti, ovvero, riguardanti particolari beni o attività finanziarie.
In questa seconda categoria rientrano, fra l'altro, le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico "nell'ambito di attività di pubblica autorità". Tuttavia, qualora l'attività che si sta analizzando compaia fra quelle considerate in ogni caso commerciali ex art. 4 co. 5 lett. da a) a l) del DPR 633/72, il requisito soggettivo dell'imposta dovrà ritenersi sussistente, anche se l'attività è esercitata da un ente pubblico il quale agisce in qualità di pubblica autorità (ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 122).

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