In linea generale, le operazioni degli enti non commerciali rilevano ai fi ni IVA, sotto il profilo soggettivo (art. 4 del DPR 633/72), soltanto se effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole. L'art. 4 co. 5 del DPR 633/72 elenca una serie di attività che:
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sono qualificate commerciali, in ogni caso, anche se esercitate da enti pubblici;
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non sono considerate commerciali, in quanto effettuate da determinati soggetti, ovvero, riguardanti particolari beni o attività finanziarie.
In questa seconda categoria rientrano, fra l'altro, le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico "nell'ambito di attività di pubblica autorità". Tuttavia, qualora l'attività che si sta analizzando compaia fra quelle considerate in ogni caso commerciali ex art. 4 co. 5 lett. da a) a l) del DPR 633/72, il requisito soggettivo dell'imposta dovrà ritenersi sussistente, anche se l'attività è esercitata da un ente pubblico il quale agisce in qualità di pubblica autorità (ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 122).