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Nuove sanzioni in materia di ritenute previdenziali omesse o evase

Pubblicato il 29 agosto 2024 EUROCONFERENCE, SEAC

A partire dal 1° settembre 2024 entreranno in vigore le sanzioni previste dall’articolo 30, D.L. n. 19/2024 per l’adempimento spontaneo delle contestazioni in materia contributiva. Nelle ipotesi di omissione contributiva, con pagamento dei contributi omessi effettuato entro 120 giorni, la sanzione sarà pari al TUR ma senza la maggiorazione di 5,5 punti percentuali. Nelle ipotesi di evasione contributiva, invece, con denuncia spontanea presentata entro 12 mesi, sarà possibile il pagamento del dovuto entro 90 giorni dalla denuncia con una sanzione pari al TUR maggiorato di 7,5 punti percentuali. Il Decreto prevede inoltre una riduzione del 50% delle sanzioni (per evasione o omissione) se la situazione è rilevata d’ufficio o a seguito di ispezione ed il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione. In caso di oggettiva incertezza, invece, viene prevista l’applicazione dei soli interessi legali. Il D.L. 19/2024 introduce l’utilizzo di “lettere di compliance” per stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi. Si resta in attesa delle disposizioni applicative da parte di Inps, INL e del Ministero del Lavoro.

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