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Nuove sanzioni in materia di ritenute previdenziali omesse o evase

Pubblicato il 29 agosto 2024 EUROCONFERENCE, SEAC

A partire dal 1° settembre 2024 entreranno in vigore le sanzioni previste dall’articolo 30, D.L. n. 19/2024 per l’adempimento spontaneo delle contestazioni in materia contributiva. Nelle ipotesi di omissione contributiva, con pagamento dei contributi omessi effettuato entro 120 giorni, la sanzione sarà pari al TUR ma senza la maggiorazione di 5,5 punti percentuali. Nelle ipotesi di evasione contributiva, invece, con denuncia spontanea presentata entro 12 mesi, sarà possibile il pagamento del dovuto entro 90 giorni dalla denuncia con una sanzione pari al TUR maggiorato di 7,5 punti percentuali. Il Decreto prevede inoltre una riduzione del 50% delle sanzioni (per evasione o omissione) se la situazione è rilevata d’ufficio o a seguito di ispezione ed il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione. In caso di oggettiva incertezza, invece, viene prevista l’applicazione dei soli interessi legali. Il D.L. 19/2024 introduce l’utilizzo di “lettere di compliance” per stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi. Si resta in attesa delle disposizioni applicative da parte di Inps, INL e del Ministero del Lavoro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...