Notizia

Regime dei neo residenti – Raddoppio dell’imposta sostitutiva

Pubblicato il 02 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 2 del DL 113/2024, con apposita modifica all'art. 24-bis del TUIR, ha portato da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro la misura dell'imposta sostitutiva dovuta annualmente dai soggetti che esercitano l'opzione per il regime agevolativo previsto da tale ultima norma per i soggetti che si trasferiscono in Italia. La modifica esplica effetto per i trasferimenti della residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. operati dall'11.8.2024. Il regime in esame non dovrebbe, tuttavia, perdere attrattività per i soggetti ad alti reddito e patrimonio, in virtù delle altre agevolazioni previste in tema di imposta sulle successioni e donazioni, di IVIE e IVAFE e di monitoraggio fiscale (le quali rimangono immutate).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).