L'art. 2 del DL 113/2024, con apposita modifica all'art. 24-bis del TUIR, ha portato da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro la misura dell'imposta sostitutiva dovuta annualmente dai soggetti che esercitano l'opzione per il regime agevolativo previsto da tale ultima norma per i soggetti che si trasferiscono in Italia. La modifica esplica effetto per i trasferimenti della residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. operati dall'11.8.2024. Il regime in esame non dovrebbe, tuttavia, perdere attrattività per i soggetti ad alti reddito e patrimonio, in virtù delle altre agevolazioni previste in tema di imposta sulle successioni e donazioni, di IVIE e IVAFE e di monitoraggio fiscale (le quali rimangono immutate).