Notizia

Regime dei neo residenti – Raddoppio dell’imposta sostitutiva

Pubblicato il 02 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 2 del DL 113/2024, con apposita modifica all'art. 24-bis del TUIR, ha portato da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro la misura dell'imposta sostitutiva dovuta annualmente dai soggetti che esercitano l'opzione per il regime agevolativo previsto da tale ultima norma per i soggetti che si trasferiscono in Italia. La modifica esplica effetto per i trasferimenti della residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. operati dall'11.8.2024. Il regime in esame non dovrebbe, tuttavia, perdere attrattività per i soggetti ad alti reddito e patrimonio, in virtù delle altre agevolazioni previste in tema di imposta sulle successioni e donazioni, di IVIE e IVAFE e di monitoraggio fiscale (le quali rimangono immutate).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).