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Credito d’imposta transizione 5.0 – Modalità di utilizzo

Pubblicato il 02 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 38 co. 13 del DL 19/2024 prevede che il credito d'imposta transizione 5.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante.
Ai sensi dell'art. 13 del DM 24.7.2024, il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 co. 7 del medesimo DM (che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato). Tale comunicazione sarà rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento.
Viene altresì disposto che:
  • il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31.12.2025;
  • l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).