Notizia

Credito d’imposta transizione 5.0 – Modalità di utilizzo

Pubblicato il 02 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 38 co. 13 del DL 19/2024 prevede che il credito d'imposta transizione 5.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante.
Ai sensi dell'art. 13 del DM 24.7.2024, il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 co. 7 del medesimo DM (che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato). Tale comunicazione sarà rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento.
Viene altresì disposto che:
  • il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31.12.2025;
  • l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2024
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2024
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2024
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...