Notizia

Credito d’imposta transizione 5.0 – Modalità di utilizzo

Pubblicato il 02 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 38 co. 13 del DL 19/2024 prevede che il credito d'imposta transizione 5.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante.
Ai sensi dell'art. 13 del DM 24.7.2024, il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 co. 7 del medesimo DM (che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato). Tale comunicazione sarà rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento.
Viene altresì disposto che:
  • il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31.12.2025;
  • l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).