Per le violazioni commesse dall'1.9.2024 trovano applicazione le nuove sanzioni tributarie, così come riformate dal DLgs. 87/2024.
Si pensi alle seguenti fattispecie:
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per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell'IVA mensile di agosto (il cui termine di versamento scade il 16.9.2024), la sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97 sarà del 25% e non del 30% (per i ritardi contenuti nei 90 giorni, la sanzione è dimezzata diventando del 12,5%);
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per ravvedere le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da settembre 2024, la sanzione ex art. 6 del DLgs. 471/97 non sarà più del 90%, ma del 70%, e il minimo, per ciascuna operazione, non sarà più di 500,00 euro, ma di 300,00 euro.