Se i beneficiari del trust sono una classe chiusa e definita, possono porre fine anticipatamente al trust con una decisione unanime. In caso contrario, essi possono, però, rinunciare alla posizione beneficiaria, determinando la conseguente necessità, per il trustee, di dichiarare la cessazione del trust per impossibilità sopravvenuta di perseguirne la finalità.
Per quanto concerne le conseguenze fiscali di questa situazione, l'Agenzia delle Entrate le ha esaminate in diversi documenti, l'ultimo dei quali è stata la risposta n. 165/2024 che ha esaminato proprio un caso di rinuncia alla posizione beneficiaria, affermando che la retrocessione degli immobili non determina un trasferimento di beni che realizzi presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione.
Secondo gli Autori, invece, si presterebbe a critiche l'affermazione, contenuta nella risposta n. 352/2021, ove si afferma che la retrocessione risulti fiscalmente neutra solo se per effetto della revoca totale del trust lo stesso cessa di esistere e i beni immobili retrocessi ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust.