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Vendite con diritto di reso – Novità del documento OIC 34

Pubblicato il 03 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il documento OIC 34 stabilisce che, ai fini della contabilizzazione delle vendite con diritto di reso, si distinguono:
  • le vendite per cui occorre effettuare una valutazione puntuale (cioè per singola vendita) del rischio di restituzione (es. beni unici o personalizzati);
  • dalle vendite che si prestano ad una valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di restituzione (es. beni fungibili).
In caso di valutazione puntuale, i ricavi sono rilevati a Conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene (§ 27).
In caso, invece, di valutazione per massa, occorre ridurre il ricavo imputato a Conto economico, rilevando in contropartita un fondo oneri per gli importi che si prevede di dover restituire ai clienti (§28).
In entrambe le ipotesi, occorre ripristinare il bene venduto, che è iscritto, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino oppure al costo medio del bene venduto (§ 29).
Le società con bilancio abbreviato e le micro imprese possono evitare il ripristino del bene venduto e iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere (§ 30).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).