Il documento OIC 34 stabilisce che, ai fini della contabilizzazione delle vendite con diritto di reso, si distinguono:
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le vendite per cui occorre effettuare una valutazione puntuale (cioè per singola vendita) del rischio di restituzione (es. beni unici o personalizzati);
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dalle vendite che si prestano ad una valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di restituzione (es. beni fungibili).
In caso di valutazione puntuale, i ricavi sono rilevati a Conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene (§ 27).
In caso, invece, di valutazione per massa, occorre ridurre il ricavo imputato a Conto economico, rilevando in contropartita un fondo oneri per gli importi che si prevede di dover restituire ai clienti (§28).
In entrambe le ipotesi, occorre ripristinare il bene venduto, che è iscritto, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino oppure al costo medio del bene venduto (§ 29).
Le società con bilancio abbreviato e le micro imprese possono evitare il ripristino del bene venduto e iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere (§ 30).