Per i ricorsi notificati dal 2.9.2024 è n vigore l'art. 25-bis co. 5-bis del DLgs. 546/92, secondo cui le parti devono attestare la conformità all'originale dei documenti prodotti.
Il giudice non tiene conto dei documenti per i quali difetta l'attestazione di conformità.
Spesso il difensore nè la parte sono in possesso dell'originale del documento, che viene trasmesso per mail o, al più, in fotocopia; quindi, se interpretata in modo rigoroso la norma avrà come effetto l'inutilizzabilità di moltissimi documenti.
Una interpretazione più condivisibile impone di leggere il richiamato co. 5-bis insieme al co. 1, ritenendo necessaria l'attestazione di conformità solo nella misura in cui il difensore dispone dell'originale del documento.