Notizia

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Procedure di integrazione secondo trimestre 2024

Pubblicato il 04 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Nel mese di luglio l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi:
  • l'Elenco "A", che non può essere modificato, contenente le e-fatture trasmesse via SdI nel secondo trimestre 2024 che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
  • l'Elenco "B", modificabile, nel quale sono riportate le fatture elettroniche emesse nello stesso periodo che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del DM 17.6.2014:
  • entro il prossimo 10.9.2024 i contribuenti possono variare il suddetto elenco "B";
  • l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modifiche, rende disponibile, entro il 20.9.2024, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta;
  • il soggetto passivo, conosciuto l'ammontare definitivo, è tenuto ad effettuare il versamento entro il 30.9.2024.
Può essere utile ricordare che in base all'art. 17 del DL n. 124/2019, nel caso in cui dal calcolo dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi tre mesi dell'anno sia risultato un importo inferiore a 5.000,00 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre.
Inoltre, se anche l'imposta dovuta complessivamente per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri si mantiene inferiore a 5.000,00 euro, il versamento potrà essere effettuato per entrambi i periodi entro il termine previsto per il terzo trimestre.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).