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Codice identificativo nazionale (CIN) delle locazioni turistiche e brevi – Decorrenza dell’obbligo

Pubblicato il 04 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 103 del 3.9.2024 l'avviso del Ministero del Turismo che annuncia l'entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Pertanto, a norma dell'art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo art. 13-ter (relative al CIN e ad altri obblighi, anche di sicurezza, per le strutture ricettive) entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del 3.9.2024 (in cui è stato pubblicato l'avviso). Così, dal 2.11.2024, saranno operative anche le sanzioni previste dalle citate norme, che si applicano, ad esempio, nel caso in cui venga proposta in locazione breve o turistica una struttura senza CIN (multa da 800 a 8.000 euro) oppure non venga esposto il Codice fuori dall'immobile o non sia indicato negli annunci (multa da 500 a 5.000 mila euro).
Gli obblighi in parola riguardano:
  • i locatori di unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a locazione breve ex art. 4 del DL 50/2017;
  • i titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

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Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).