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Concordato preventivo – Debiti tributari – Causa di decadenza

Pubblicato il 05 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Per poter aderire alla proposta di reddito e del valore della produzione netta formulata in sede di concordato preventivo, i contribuenti soggetti agli ISA o al regime forfetario:
  • non devono avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali;
  • oppure devono averli estinti, entro il termine per l'adesione al concordato, fino ad avere un debito residuo, inferiore a 5.000,00 euro; in questa cifra vanno compresi interessi e sanzioni ed esclusi i debiti oggetto di rateazione o sospensione (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).
Rilevano solo i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Inoltre, occorre valutare la situazione debitoria nel periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato. Quindi i debiti che precludono l'adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi nel 2023, anche se riferiti a periodi pregressi.
Questa condizione dev'essere soddisfatta non solo prima di accedere al concordato, ma anche dopo, a pena di decadenza dall'istituto (art. 22 co. 1 lett. d) del DLgs. 13/2024).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).