Per poter aderire alla proposta di reddito e del valore della produzione netta formulata in sede di concordato preventivo, i contribuenti soggetti agli ISA o al regime forfetario:
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non devono avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali;
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oppure devono averli estinti, entro il termine per l'adesione al concordato, fino ad avere un debito residuo, inferiore a 5.000,00 euro; in questa cifra vanno compresi interessi e sanzioni ed esclusi i debiti oggetto di rateazione o sospensione (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).
Rilevano solo i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Inoltre, occorre valutare la situazione debitoria nel periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato. Quindi i debiti che precludono l'adesione al concordato sono tutti quelli che risultano definitivi nel 2023, anche se riferiti a periodi pregressi.
Questa condizione dev'essere soddisfatta non solo prima di accedere al concordato, ma anche dopo, a pena di decadenza dall'istituto (art. 22 co. 1 lett. d) del DLgs. 13/2024).