Per le violazioni commesse dall'1.9.2024, il DLgs. 14.6.2024 n. 87:
-
ha modificato l'art. 10 co. 1-bis del DLgs. 471/97, prevedendo che le violazioni sulle comunicazioni mensili sono sanzionate da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro, con riduzione alla metà per i ritardi sino a 15 giorni (prima la sanzione era da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro);
-
ha abrogato l'art. 12 co. 4 del DLgs. 471/97, che prevedeva, nei casi di recidiva, l'interdizione dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi;
-
ha modificato l'art. 12 co. 1 del DLgs. 472/97 sancendo che, in caso di pluralità di violazioni commesse mediante diverse azioni della stessa disposizione, c'è sempre il cumulo giuridico.