Notizia

Sicurezza degli immobili dati in locazione e delle strutture ricettive

Pubblicato il 06 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

La pubblicazione in G.U., il 3.9.2024, dell'avviso del Ministero del Turismo sull'entrata in funzione della Banca dati delle strutture ricettive, ha comportato che, ai sensi dell'art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023, abbiano cominciato a decorrere i 60 giorni che determineranno l'operatività di tutte le disposizioni dettate dal medesimo art. 13-ter in materia di locazioni turistiche e strutture ricettive.
Oltre alle norme in materia di CIN, a novembre diventeranno quindi applicabili anche le disposizioni relative ai nuovi obblighi di sicurezza. In particolare, il 2.11.2024 diventeranno operativi:
  • l'obbligo, per tutti i locatori (imprenditori e non) di abitazioni in locazione breve o turistica, di installare rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché estintori portatili a norma di legge (sanzionato con una multa da 600 a 6.000 euro);
  • l'obbligo di presentare la SCIA per chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche in forza della presunzione di imprenditorialità di cui all'art. 1 co. 595 della L. 178/2020), sanzionato con multa da 2.000 a 10.000 euro.