Ove il contribuente non paghi una rata successiva alla prima entro il termine di quella ancora successiva (o entro i 90 giorni se si tratta di ultima rata) le imposte residue e gli interessi sono iscritti a ruolo, più la sanzione del 30% parametrata a tutte le imposte dovute in origine. Ciò in quanto, secondo la Cass. 24.6.2024 n. 17362, l'art. 3-bis del DLgs. 462/97 si differenzia dall'art. 15-ter del DPR 602/73 (operante dopo la riforma del DLgs. 159/2015), sancendo che, in caso di inadempimenti nel pagamento delle rate non lievi, si verifica la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, "dedotto quanto versato" è iscritto a ruolo. Nel contesto post DLgs. 159/2015, invece, l'art. 15-ter co. 1 del DPR 602/73 parla di decadenza dalla rateazione ma fa anche riferimento ai "residui" importi dovuti.