La giurisprudenza di legittimità (Cass. 1.9.2022 n. 25698; Cass. 16.4.2024 n. 10204) ha ammesso la detrazione dell'imposta pagata all'estero sui dividendi dall'imposta sostitutiva pagata in Italia, in ragione della prevalenza del dato convenzionale rispetto alla normativa interna (che subordina, invece, la detrazione all'inclusione del reddito di fonte estera nel reddito complessivo del percipiente). A questi fini, è necessario che la Convenzione che lega l'Italia all'altro Stato abbia una clausola per cui il credito non spetta se il reddito è assoggettato a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d'imposta "su richiesta del beneficiario": da questa formulazione si ricava, con una lettura al contrario, che se invece il reddito è assoggettato a ritenuta non su richiesta del beneficiario, ma in modo obbligatorio, l'imposta estera deve considerarsi detraibile. Sono tali la maggior parte delle Convenzioni stipulate dall'Italia, tra cui quelle con Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America, ecc.
Alle stesse conclusioni si giunge, secondo la Cassazione, se il dividendo sconta l'imposta sostitutiva, in quanto riscosso su un conto estero o comunque senza un prelievo italiano in entrata.