L'art. 16 del DLgs. 6.9.2024 n. 125 ha recepito la direttiva delegata 2023/2775/UE, incrementando del 25% i limiti dimensionali relativi all'attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata (art. 2435-bis co. 1 c.c.) e micro (art. 2435-ter co. 1 c.c.), nonché per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91), in modo tale da tenere conto dell'inflazione registrata negli ultimi anni. L'incremento determina l'estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato. In mancanza di una specifica norma nell'ambito del DLgs. 125/2024 (in vigore dal 25.9.2024), un'indicazione di decorrenza può essere ricavata dall'art. 2 della direttiva 2023/2775/UE, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento per gli esercizi finanziari che hanno inizio dall'1.1.2024.