Nelle Cass. 11.9.2024 nn. 24416 e 24442 sono state disapplicate le penalizzazioni IVA derivanti dalla disciplina delle società di comodo (art. 30 co. 4 della L. 724/94), in forza dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE 7.3.2024 causa C-341/22. Come osservato dalla Corte di Cassazione, secondo i giudici unionali, il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per la mera entità delle operazioni effettuate dal soggetto passivo, ma solo se sussiste una fattispecie di frode o un abuso. La normativa nazionale in parola non è incompatibile con la direttiva 2006/112/CE in quanto mira a disincentivare l'evasione, bensì perché si fonda su una "presunzione" estranea alla disciplina IVA, poiché il diritto alla detrazione deve restare ancorato alla "realtà effettiva". Spetta al giudice di merito effettuare il complesso di verifiche e valutazioni necessarie a tale fine.