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Dati relativi al secondo trimestre 2024 - termine del 30.9.2024 – soggetti esonerati - acquisti con il meccanismo del reverse charge

Pubblicato il 12 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il 30.9.2024 costituisce il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2024 (art. 21-bis del DL 78/2010). La comunicazione avviene presentando trimestralmente l'apposito modello (cd. modello "LIPE"), da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024. Sono esonerati dall'obbligo comunicativo, tra gli altri, i soggetti che fruiscono della dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti IVA di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, nonché i soggetti in regime forfetario ex art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014. Nel caso in cui i soggetti in regime forfetario abbiano effettuato un acquisto con il meccanismo del reverse charge, sebbene obbligati a versare l'IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, essi non sono comunque tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche né a presentare la dichiarazione IVA annuale; dunque, rimangono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023, § 4.5). Invece, per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell'esonero dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni.

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).