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Condizioni agevolative - titolarità di un immobile già acquistato col beneficio - immobile conferito in trust - non spettanza del beneficio

Pubblicato il 12 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.9.2024 n. 24387, si è pronunciata per la prima volta sui rapporti tra agevolazione prima casa e trust, affermando che il contribuente che abbia conferito in trust l'abitazione precedentemente acquistata col beneficio "prima casa" non può usufruire dell'agevolazione su un nuovo acquisto. Infatti, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione indiretta del trust, l'atto di dotazione non comporta un'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non può determinare, in capo al disponente, la situazione di "impossidenza" richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Sul tema, si rinvengono opinioni contrarie, sia nel documento di ricerca pubblicato dal CNDCEC e dalla FNC in materia di trust, sia nello Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 47-2023/T. Inoltre, l'impostazione della Cassazione non è coerente con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 34/2022 (§ 4.4.2) in tema di decadenza dall'agevolazione prima casa per conferimento infraquinquennale in trust.

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