Il documento OIC 34 (che si applica a partire dai bilanci 2024) disciplina le vendite con garanzia prevedendo un trattamento contabile differenziato in base alla tipologia di garanzia. Le garanzie di assistenza al cliente fornite per legge non sono considerate unità elementari di contabilizzazione. Pertanto, la società rileva il ricavo per l'intera vendita e valuta l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che stima di dover sostenere per soddisfare l'impegno assunto secondo le previsioni del documento OIC 31 (§ A.1). Il trattamento previsto per tale fattispecie risulta, quindi, sovrapponibile a quello vigente prima della pubblicazione dell'OIC 34 con riferimento, in generale, al fondo per garanzia prodotti. Le altre garanzie prestate al cliente (diverse da quelle fornite per legge) sono, invece, considerate unità elementari di contabilizzazione, con la conseguente rilevazione separata del relativo ricavo (§ A.2). Dagli esempi illustrativi forniti dal principio contabile si desume, in particolare, che i ricavi relativi all'assistenza sono rilevati pro rata nel periodo coperto dalla garanzia.