Una delle condizioni per poter aderire al concordato preventivo è che non sussistano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili, per un ammontare pari o superiore a 5.000,00 euro, escludendo i debiti oggetto di sospensione o rateazione (artt. 10 co. 2 e 22 co. 1 lett. d) del DLgs.13/2024). Questa condizione costituisce causa di esclusione e, dopo l'adesione, causa di decadenza dal concordato. Nelle more dei prossimi chiarimenti ufficiali, viene osservato che:
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l'esclusione dal concordato si ha se il contribuente ha debiti tributari o contributivi che si sono cristallizzati entro (non "con riferimento") il periodo d'imposta 2023;
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il limite di 5.000,00 euro potrebbe riferirsi al singolo comparto di debiti (tributari o contributivi);
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il venir meno del requisito (successivamente all'adesione) si riferisce a dilazioni o sospensioni vigenti al momento dell'ingresso nel regime, che però successivamente decadono.