Notizia

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a criptovalute – imposta sulle criptoattività - alternatività

Pubblicato il 13 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 12.9.2024 n. 181, ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un "prestatore di servizi di portafoglio digitale" italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. Infatti, come già chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023, ai sensi dell'art. 19 co.18 del DL 201/2011 (modificato dall'art. 1 co. 146 della L. 197/2022), a decorrere dall'1.1.2023, solo "in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato". Viene, inoltre, precisato che nel caso di specie non è dovuta l'imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto "l'importo non rappresenta un prodotto finanziario" ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, allegata al DPR 642/72.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).