L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 12.9.2024 n. 181, ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un "prestatore di servizi di portafoglio digitale" italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. Infatti, come già chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023, ai sensi dell'art. 19 co.18 del DL 201/2011 (modificato dall'art. 1 co. 146 della L. 197/2022), a decorrere dall'1.1.2023, solo "in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato". Viene, inoltre, precisato che nel caso di specie non è dovuta l'imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto "l'importo non rappresenta un prodotto finanziario" ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, allegata al DPR 642/72.