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Credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno": pronto il modello della comunicazione integrativa

Pubblicato il 17 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 16, DL n. 124/2023 riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 - 15.11.2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. "ZES Unica Mezzogiorno". A tal fine i soggetti interessati dovevano inviare, entro il 12.7.2024, all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione ex art. 5, comma 1, DM 17.5.2024, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento 11.6.2024.

Con l'art. 1, comma 1, DL n. 113/2024, c.d. "Decreto Omnibus", il Legislatore ha previsto che i predetti soggetti, a pena di decadenza dall'agevolazione, devono inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. Nella comunicazione integrativa va indicato, pena lo scarto della stessa:
  • l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
  • e fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
  • gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'art. 7, comma 14, DM 17.5.2024.
Il nuovo adempimento è richiesto anche nel caso in cui nella citata comunicazione originaria sono stati indicati investimenti agevolabili già realizzati alla data di invio della stessa.
A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta attestante la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.
Nel predetto periodo è possibile:
  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce quella precedentemente trasmessa;
  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa (ciò comporta la decadenza dall'agevolazione).
In particolare, la comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SdI);
  • il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono a quelli comunicati in sede di inizio attività / variazione dati ex art. 35, DPR n. 633/72;
  • i dati indicati sono incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.
A seguito della presentazione del modello il credito d'imposta maturato è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con il quale l'Agenzia rideterminerà la percentuale del credito effettivamente fruibile alla luce dell'aumento delle risorse destinate all'agevolazione in esame.
Per gli investimenti non documentati da fattura elettronica / acquisiti in leasing, il credito d'imposta, nella percentuale determinata dal citato Provvedimento, sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale.

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