Con la circ. 17.9.2024 n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul concordato preventivo biennale. Tra gli interventi più significativi, si segnalano i seguenti:
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il termine di adesione del 31.10.2024, coincidente con la presentazione della dichiarazione dei redditi, è tassativo per cui l'accettazione della proposta può essere espressa con una dichiarazione correttiva in termini, ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro novanta giorni dal termine ordinario);
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relativamente alla situazione debitoria del contribuente, il limite di 5.000,00 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia, e va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023; inoltre, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci;
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tra le operazioni straordinarie che escludono dal concordato rilevano anche le cessioni di ramo d’azienda;
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la modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale, invece, non determina l'esclusione da concordato;
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la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato; analoga conclusione per i contribuenti in regime forfetario che, nel corso del 2024, superino la soglia di ricavi e compensi.