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Accertamenti analitico – induttivi: inapplicabilità (Circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18)

Pubblicato il 18 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Nei confronti di coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale (soggetti ISA e forfetari), non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, salvo che, in esito all'attività istruttoria (accessi, ispezioni e verifiche o invio di questionari), ricorrano cause di decadenza dal concordato stesso (art. 34 co. 1 del D.lgs. 13/2024), tra le quali l'art. 22 contempla l'accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati o altre violazioni di non lieve entità. Durante il concordato, poi, i soli soggetti ISA fruiscono del relativo regime premiale, tra i cui benefici è contemplata la preclusione dagli accertamenti analitico - induttivi (art. 19 co. 3 del Dlgs. 13/2024).
A giudizio degli Autori, dalla circ. 18/2024 si evince che, per i soggetti ISA (non per i "forfetari"), la decadenza dal CPB non può mai verificarsi per effetto di un accertamento analitico - induttivo, in forza dell'operatività anche del regime premiale ISA. Ne consegue che la franchigia del 30% riguarderebbe solo gli accertamenti analitici o induttivi puri; ciò con riferimento ai periodi oggetto di concordato e al periodo precedente, a condizione che anche per quest'ultimo sia operativo il regime premiale ISA.

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