Mediante l'art. 2 co. 6 del D.lgs. 5.8.2024 n. 108 sono state "riscritte" le scadenze a regime per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP, posticipandole:
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dal 30 settembre al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati, nonché per i soggetti IRES "solari";
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dall'ultimo giorno del nono mese all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti IRES "non solari";
Poiché il D.lgs. 108/2024 ha modificato l'art. 11 co. 1 del D.lgs. 1/2024, contenente il precedente intervento sulle scadenze a regime, deve ritenersi che rimanga ferma la decorrenza del 2.5.2024 prevista da tale disposizione, ancorché il D.lgs. 108/2024 sia entrato in vigore il 6.8.2024.
In pratica, le nuove scadenze appaiono applicabili "retroattivamente" ai termini di presentazione pendenti al 2.5.2024, con possibili effetti in relazione ai soggetti "non solari", mentre non ci sono differenze per i soggetti "solari", i quali dovranno presentare i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d'imposta 2023, entro il 31.10.2024.