L'applicazione diretta delle Convenzioni o della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia"), ovvero il rimborso delle ritenute italiane sui dividendi già prelevate, avvengono con la presentazione:
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del modello A, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2013 n. 84404, se lo sgravio è richiesto ai sensi delle Convenzioni;
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del modello E, approvato con il medesimo provvedimento, se lo sgravio è richiesto ai sensi della direttiva.
Il modello è presentato dal non residente alla società italiana che distribuisce gli utili; se l'imposta già stata prelevata in misura piena (26%) e si intende richiedere il rimborso, il modello è presentato al Centro operativo di Pescara. Per quanto riguarda nello specifico i rimborsi, le istruzioni ai modelli precisano che:
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l'istanza deve essere presentata entro 48 mesi;
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al modello deve essere allegata la documentazione che prova il diritto al rimborso (es. copia delle certificazioni relative ai proventi di fonte italiana, documentazione originale o copia autentica comprovante l'effettiva corresponsione dei dividendi, ecc.).