Per effetto dell'incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro (disposto dall'art. 16 del D.lgs. 125/2024 in attuazione della direttiva delegata2023/2775/UE):
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il numero di società rientranti nella categoria "micro", autorizzate a redigere bilancio secondo il regime semplificato di cui all'art. 2435-ter c.c., passerebbe da circa 600.000 a 650.000;
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il numero di società rientranti nella categoria "piccole", autorizzate a redigere bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., diminuirebbe approssimativamente da 380.000 a 345.000;
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il numero di società rientranti nella categoria "grandi", che redigono il bilancio in forma ordinaria, passerebbe da 40.000 a 34.000.
Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata, nonché i soggetti che si qualificano come microimprese ma scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR).
Tale principio non trova, invece, applicazione per le microimprese che adottano le semplificazioni per esse previste, nonché, sembrerebbe, per le microimprese che scelgono di redigere il bilancio abbreviato.