Notizia

Credito d’imposta transizione 5.0

Pubblicato il 26 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DM 24.7.2024, in caso di mancato invio da parte dell'impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste per l'accesso al credito d'imposta transizione 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del DL 39/2024.
L'Autore rileva alcune criticità operative, considerato che, ove si intendesse fruire inizialmente del credito d'imposta transizione 5.0, alcune imprese potrebbero aver iniziato gli investimenti senza aver inviato la comunicazione preventiva richiesta invece dal DL 39/2024 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0.
Sarebbe quindi necessario un chiarimento ufficiale sul punto

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).