Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DM 24.7.2024, in caso di mancato invio da parte dell'impresa delle comunicazioni richieste e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e modalità previste per l'accesso al credito d'imposta transizione 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0 ex L. 178/2020, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del DL 39/2024.
L'Autore rileva alcune criticità operative, considerato che, ove si intendesse fruire inizialmente del credito d'imposta transizione 5.0, alcune imprese potrebbero aver iniziato gli investimenti senza aver inviato la comunicazione preventiva richiesta invece dal DL 39/2024 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0.
Sarebbe quindi necessario un chiarimento ufficiale sul punto