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Attività di accertamento nel concordato

Pubblicato il 26 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

I periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette (art. 34 del DLgs. 13/2024). La copertura opera "salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33" del DLgs. 13/2024. In altre parole, la possibilità di effettuare tali accertamenti per i periodi oggetto di concordato è subordinata:
  • all'esecuzione di attività istruttoria (accessi, ispezioni, verifi che o invio di questionari);
  • al verificarsi di una causa di decadenza dal CPB.
In ogni caso, nei confronti dei soggetti ISA, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di concordato non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive (per imposte dirette e IVA), stante l'operatività dello specifico beneficio del regime premiale ISA (circ. 18/2024, § 5).
L'art. 34 co. 2 del DLgs. 13/2024 dispone inoltre l'intensificazione dell'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal CPB. Intervenendo durante il convegno tenutosi il25.9.2024 su iniziativa di CNDCEC e FNC, il Viceministro, Maurizio Leo, ha precisato che questi soggetti saranno inseriti in liste selettive e saranno sottoposti ad accertamento ove emergessero indici di evasione.

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