Con il DM 30.8.2024, pubblicato sulla G.U. 26.9.2024 n. 226, sono state definite le disposizioni attuative relative al credito d'imposta per le zone logistiche speciali (ZLS) ex art. 13 del DL 60/2024. Tale disposizione ha esteso alle ZLS, per quanto compatibile, il credito d'imposta per la ZES unica di cui all'art. 16 del DL 124/2023.
Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12.12.2024 al 30.1.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8.5.2024 al 15.11.2024.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.