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Modifiche alla disciplina del Ravvedimento Operoso

Pubblicato il 30 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il DLgs. 87/2024 di riforma delle sanzioni non ha modificato la disciplina della comunicazione dei dati delle liquidazioni. È rimasto immutato l'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, così che, nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, la sanzione amministrativa resta compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro (riducibili alla metà per le correzioni entro 15 giorni dal termine).
Per le violazioni successive all'1.9.2024 (e, dunque, a partire dalla comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre 2024, in scadenza il 30.9.2024), tuttavia, è operativa la riforma del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Secondo la nuova disciplina, dunque, ad esempio, se viene regolarizzata l'omessa o errata comunicazione, le sanzioni possono essere ridotte:
  • a un 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione (55,56 euro o 27,78 euro nei 15 giorni);
  • a un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (62,50 euro o 31,25 euro nei 15 giorni);
  • a un 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (71,43 euro o 35,71 euro nei 15 giorni).

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.

Scadenza del 30 settembre 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da...