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Modifiche alla disciplina del Ravvedimento Operoso

Pubblicato il 30 settembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il DLgs. 87/2024 di riforma delle sanzioni non ha modificato la disciplina della comunicazione dei dati delle liquidazioni. È rimasto immutato l'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, così che, nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, la sanzione amministrativa resta compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro (riducibili alla metà per le correzioni entro 15 giorni dal termine).
Per le violazioni successive all'1.9.2024 (e, dunque, a partire dalla comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre 2024, in scadenza il 30.9.2024), tuttavia, è operativa la riforma del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Secondo la nuova disciplina, dunque, ad esempio, se viene regolarizzata l'omessa o errata comunicazione, le sanzioni possono essere ridotte:
  • a un 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione (55,56 euro o 27,78 euro nei 15 giorni);
  • a un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (62,50 euro o 31,25 euro nei 15 giorni);
  • a un 1/7 del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione (71,43 euro o 35,71 euro nei 15 giorni).

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Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...