Ai sensi dell'art. 13-ter co. 8 del DL 145/2023, chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti in forma imprenditoriale l'attività di locazione per finalità turistica o conceda immobili in "locazione breve" (ex art. 4 del DL 50/2017), è tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività. L'obbligo scatta anche ove la natura imprenditoriale della locazione breve derivi dall'operatività della presunzione di cui all'art. 1 co. 595 della L. 178/2020 (più di 4 appartamenti destinati alla locazione breve).
La disciplina, che prevede anche una sanzione pecuniaria variabile da 2.000 a 10.000 euro (in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile), troverà applicazione a partire dal 2.11.2024. Rimane però da capire le modalità di applicazione del nuovo obbligo, in particolare nel caso in cui la SCIA fosse già stata presentata in base a precedenti disposizioni.