I soggetti passivi IVA che effettuano vendite a distanza intracomunitarie sono tenuti, come regola generale, ad assolvere l'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.
Tuttavia, se nell'anno precedente e in quello in corso non viene superata la soglia di 10.000,00 euro di vendite transfrontaliere calcolata ai sensi dell'art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce, il soggetto passivo applica l'IVA dello Stato membro di partenza, salvo diversa opzione.
Va però sottolineato che la deroga al principio di tassazione nello Stato di destinazione non si applica in tutti i casi. Occorre, infatti, che il fornitore sia stabilito in un unico Stato membro.
Inoltre, nelle Note esplicative della Commissione Ue sull'IVA nel commercio elettronico (§ 3.3) si legge che, affinché la soglia si applichi, il fornitore deve essere stabilito in uno Stato membro e i beni devono essere spediti da tale Stato di stabilimento.
In termini pratici, la semplificazione non dovrebbe operare se un soggetto spedisce i beni a partire da scorte detenute in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.
L'indicazione delle Note esplicative non trova corrispondenza nel dettato normativo. Va però segnalato che, nel pacchetto di riforma c.d. "ViDA" (VAT in the digital age), è prevista la modifica dell'art. 59-quater della direttiva IVA al fine di specificare che, per l'applicazione della soglia, le vendite a distanza devono essere effettuate a partire dallo Stato membro di stabilimento del fornitore.