Il DLgs. 136/2024, c.d. "correttivo-ter" del Codice della Crisi (CCII), ha introdotto alcune novità di materia di adeguati assetti e obblighi di segnalazione agli amministratori.
In base all'art. 3 co. 4 del DLgs. 14/2019, i segnali di crisi si possono verificare anche prima dell'emersione della crisi (e dell'insolvenza).
Ciò può verificarsi per i segnali di natura fiscale e previdenziale, mentre tutti gli altri possono rivelarsi solo come "allarme".
Circa gli strumenti di allerta, si estende l'ambito applicativo dell'art. 25-octies del CCII: gli obblighi di segnalazione riguardano anche il revisore legale.
Il decreto correttivo ha, inoltre, ampliato il presupposto di attivazione dell'allerta, costituito dalla sussistenza dello stato di crisi, ovvero dalla non sostenibilità dei debiti nei 12 mesi successivi, o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a) e d) del CCII), e non più anche dalla mera situazione di "pre-crisi" di dubbia individuazione operativa, che rimane, tuttavia, un possibile presupposto di accesso alla composizione negoziata.
Il co. 2 dell'art. 25-octies del CCII prevede che la tempestiva segnalazione rileva ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità prevista dagli artt. 2407 c.c. e 15 del DLgs. 39/2010.
La "vigilanza sull'andamento delle trattative" dovrebbe intendersi riferita esclusivamente all'organo di controllo.