Secondo l'art. 2502 co. 1 c.c. (in quanto richiamato dall'art. 2506-ter ultimo comma c.c.), l'approvazione del progetto di scissione è deciso da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.
Solo quando è possibile avvalersi delle procedure semplificate ex artt. 2505 e 2505-bis c.c., in quanto richiamati, per le scissioni, dall'art. 2506-ter ultimo comma, la decisione sul progetto di scissione può essere adottata "direttamente" dall'organo amministrativo della società che lo ha redatto.
Al di fuori di questi casi, la decisione di scissione:
- per quanto concerne le società di capitali, è assunta in sede assembleare e deve necessariamente constare da atto pubblico;
- per quanto concerne le società di persone, è assunta dai soci al di fuori della costituzione formale dell'organo assembleare (essendo esso estraneo all'ambito delle società di tipo personale) e deve constare necessariamente da atto pubblico, nel caso in cui la società di persone sia la scissa e una o più delle beneficiarie siano società di capitali (massima Comitato triveneto dei Notai L.A.17); può constare anche da scrittura privata autenticata, nel caso in cui la società di persone sia la scissa e tutte le beneficiarie siano a loro volta società di persone, nonché ogni qual volta la società di persone sia la beneficiaria, ivi compreso il caso in cui la scissa sia una società di capitali (massima Comitato triveneto dei Notai L.A.16).