Al fine di valutare la convenienza della proposta di reddito formulata dall'Agenzia delle Entrate, occorre tenere in considerazione la possibilità che alcuni componenti positivi di reddito che il contribuente intende realizzare nel biennio concordatario potrebbero essere esclusi dal reddito oggetto di concordato.
Ad esempio, nel caso in cui una società di capitali intenda distribuire una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta, le somme attribuite ai soci dovrebbero essere tassate autonomamente in capo alla società, mediante una variazione in aumento del reddito concordato.
Tale conclusione troverebbe il suo fondamento nel fatto che, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 13/2024, le plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87 del TUIR sono escluse dal reddito oggetto di concordato e, di conseguenza, dovrebbero essere esclusi anche i componenti reddituali comunque espressivi di plusvalori, come nel caso delle riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta, che accolgono plusvalori sui beni assoggettati a tassazione al momento della distribuzione.