L'Agenzia delle Entrate nella giornata dell'8.10.2024 ha diffuso ulteriori chiarimenti sull'applicazione del concordato preventivo biennale, tramite FAQ pubblicate sul proprio sito; tra i vari chiarimenti, si segnalano i seguenti:
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in relazione al conseguimento di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni, assumono rilevanza, ad esempio, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 2 della L. 203/2008 per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari oppure quelle di cui all'art. 44 del DL 78/2010 per il rientro di docenti e ricercatori;
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per i contribuenti in regime forfetario che superino nel 2024 il limite di 100.000 euro e optino per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del DLgs. 13/2024, la restante parte del reddito è assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie IRPEF;
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il limite di 5.000 euro di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia e di debiti contributivi va considerato complessivamente considerando cumulativamente entrambe le tipologie di debiti.