L'Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 9.10.2024, ha chiarito che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d'imposta in compensazione tramite il modello F24 indicando il codice tributo:
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"1627" ("155E" per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute;
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"6781" ("166E" per il modello F24 EP), se le ritenute versate si riferiscono all'anno successivo a quello di maturazione del credito.
In merito viene precisato anche che tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e pertanto non sono richieste: