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Condizioni agevolative - Titolarità di un immobile già acquistato col beneficio - Immobile conferito in trust - Non spettanza del beneficio (Cass. 11.9.2024 n. 24387)

Pubblicato il 10 ottobre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'Autore critica la sentenza 11.9.2024 n. 24387, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente che abbia conferito in trust l'abitazione precedentemente acquistata col beneficio "prima casa" non può usufruire dell'agevolazione su un nuovo acquisto, in quanto ancora "titolare" della ex prima casa. Secondo la pronuncia, infatti, posto che l'atto di dotazione del trust non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, la situazione di "impossidenza" richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
La Corte motiva tale conclusione sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia imposizione indiretta del trust, che mal si attagliano, però, alle condizioni di applicazione dell'agevolazione prima casa, che sono individuate dalla norma in base a nozioni prettamente civilistiche. Dal punto di vista civilistico, infatti, non vi sono dubbi sul fatto che il disponente non sia più "titolare" della casa vincolata in trust, avendola destinata agli scopi del trust imprimendovi un vincolo di destinazione.