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Indennità una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti - Erogazione con la tredicesima 2024 (c.d. bonus Natale) - Novità del DL 113/2024 convertito (c.d. DL Omnibus) - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19)

Pubblicato il 11 ottobre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'indennità una tantum di 100 euro ex art. 2-bis del DL 113/2024 per i lavoratori dipendenti in possesso di specifiche condizioni. Il lavoratore deve avere:
  • reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
  • imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13 co. 1 del TUIR;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall'art. 12 co. 1 lett. c) decimo periodo del TUIR).
Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
  • vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale);
  • vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.
L'indennità potrà essere fruita in:
  • busta paga;
  • dichiarazione dei redditi.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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