Tra i molti dubbi legati all'interpretazione e all'applicazione della disciplina della nuova scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.) si segnala l'incertezza sul significato da attribuire all'inciso che prevede che la scissa assegni parte del suo patrimonio alla beneficiaria "continuando la propria attività". Secondo parte della dottrina, infatti, questa parte della disposizione significherebbe soltanto che la società scissa non deve estinguersi all'esito dell'operazione, mentre altri interpreti ritengono che essa precluda alla scissa la possibilità di mutare il suo oggetto sociale, per esempio, passando da società operativa a mera "holding" di gestione delle partecipazioni nella beneficiaria.
Laddove si ritenga ammissibile una scissione con scorporo con cambiamento dell'oggetto sociale della scissa, poi, si pone il problema del diritto di recesso del socio dissenziente (quantomeno nel caso della srl).
L'art. 2506-ter u.c. c.c., infatti, prevede che in caso di scissione mediante scorporo non si applichi il diritto di recesso di cui agli artt. 2473 e 2502 c.c., ma, nel caso della srl, l'art. 2473 co. 1 c.c. riconosce il diritto di recesso non solo nell'ipotesi della scissione, ma anche quando sia compiuta un'operazione che determini un mutamento "sostanziale" dell'oggetto sociale.