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Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - Criteri di deducibilità - Novità dello schema di DLgs. attuativo di riforma dell'IRPEF e dell'IRES della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 12 ottobre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 54-quinquies co. 1 e 2 del TUIR, la cui introduzione è prevista dallo schema di DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), propone di modificare il regime di deducibilità delle spese di manutenzione degli immobili degli esercenti arti e professioni.
In particolare, le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili diverrebbero deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. La misura di deducibilità scende al 50% per gli immobili a uso promiscuo.
Le spese di manutenzione ordinaria sarebbero, invece, interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo la disciplina generale.
Quale criterio distintivo tra le due tipologie di spese, in assenza di ulteriori riferimenti, la relazione illustrativa allo schema di DLgs. propone di fare riferimento alle definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 co. 1 lett. a) e b) del DPR 380/2001.