Il DLgs. 139/2024, di riforma delle imposte indirette, ha disciplinato espressamente le modalità di applicazione dell'imposta sulle donazioni al trust (art. 4-bis del DLgs. 346/90) sancendo il principio della tassazione "in uscita" e introducendo la possibilità opzionale della tassazione "in entrata". In questo contesto, vengono fatte salve le norme del "Dopo di noi". Si ricorda, infatti, che l'art. 6 della L. 112/2016:
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da un lato, sancisce l'esenzione dall'imposta per i "beni e i diritti conferiti in trust […] istituiti in favore delle persone con disabilità grave[…] a condizione che il trust […] persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti […]";
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dall'altro, prevede che l'imposta di successione/donazione è esigibile solo quando si verifica la morte del beneficiario con disabilità e il patrimonio del trust viene attribuito a terzi, salvo che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai disponenti, i beni ritornino a questi ultimi (nel qual caso si realizza una retrocessione soggetta solo alle imposte di registro e ipo-catastali fisse).
Gli Autori rilevano che tale disciplina, espressamente fatta salva dal DLgs 139/2024, è compatibile solo con la tassazione in uscita del trust "Dopo di noi".