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Prededucibilità – crediti professionali – nomina del debitore

Pubblicato il 18 ottobre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il D.lgs. 136/2024 (correttivo-ter del Codice della crisi) modifica l'art. 6 co. 1 lett. d) del D.lgs. 14/2019, in relazione al riconoscimento della prededucibilità dei crediti professionali, ove si specifica che il beneficio compete per i crediti legalmente sorti "durante la procedura di liquidazione giudiziale controllata o successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell’impresa, nonché al compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi", con l'ulteriore inciso che riconosce la prededuzione anche ai crediti dei professionisti nominati "dal debitore per il buon esito dello strumento”. Quindi, oltre ai crediti relativi a prestazioni sorte ante domanda di accesso "in funzione" di un concordato preventivo "aperto" o di un AdR o PRO "omologato" e nel limite del 75%, la prededuzione compete anche per quelle rese post domanda di accesso, senza limiti e per tutte le procedure strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza (tra cui il concordato semplificato). Il riferimento al "buon esito dello strumento" dovrebbe essere inteso come "regolare e indispensabile attuazione" dello stesso, con conseguente beneficio per le prestazioni di supporto alla fase attuativa/esecutiva del procedimento. La nuova disciplina si applica anche alle procedure in corso (art. 56 co. 4 del D.lgs. 136/2024).

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