La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 73/2024 ha chiarito alcuni aspetti della disciplina sulla correzione degli errori contabili, come modificata dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) e dalla L. 197/2022a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ma non ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione dei modelli REDDITI, per cui occorre procedere in via interpretativa. Ipotizzando che, a dicembre 2023, il contribuente si sia accorto di aver omesso l'imputazione di un ricavo di competenza dell'anno 2022 e che, considerando l'errore non rilevante, lo abbia corretto contabilizzando a Conto economico 2023 un componente positivo di reddito, si ritiene che:
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i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata o che non sottopongono il bilancio a revisione legale debbano presentare una dichiarazione integrativa a sfavore REDDITI 2023, imputando il ricavo al periodo d'imposta 2022 attraverso una variazione in aumento, e, fermi restando gli effetti sanzionatori dell'omissione, possano operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2024,per sterilizzare sul piano fiscale il componente positivo rilevato in bilancio a seguito della correzione dell'errore;
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i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale non debbano operare alcuna variazione nel modello REDDITI 2024 (in quanto il componente positivo rilevato nel 2023 per correggere l'errore assume rilevanza fiscale nello stesso periodo d'imposta) e non debbano presentare alcuna dichiarazione integrativa.