Per effetto di quanto previsto dall’art. 2-quater co. 6-bis del DL 113/2024, introdotto dal DL 155/2024, il regime del ravvedimento 2018-2022 viene esteso anche ai soggetti che per una delle annualità interessate non hanno applicato gli ISA:
Per i soggetti che soddisfano tali condizioni l’imposta sostitutiva di imposte dirette e IRAP dovuta ai fini dell’accesso alla sanatoria è determinata applicando per ciascuna annualità interessata:
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l’aliquota del 12,5% (3,9% per l’IRAP);
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alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 9.10.2024 e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%.
L’imposta sostitutiva così determinata (per ciascuno dei periodi dal 2018 al 2022) viene inoltre ridotta del 30%.